Art. 4.
(Costituzione del patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile.
      2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.
      3. Nell'istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.

 

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      4. È fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell'istanza.
      5. In caso di grave pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell'istanza.
      6. L'ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile.
      7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell'iscrizione nei registri dello stato civile e fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento.
      8. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.
      9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.